
Con l’art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:
in regime forfettario
in regime di vantaggio
alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000.
che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Sono invece esonerati da tale obbligo le Partite IVA che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori a 25mila euro, per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o aprono la P.IVA nel 2022. E’ importante quindi ricordare che per i soggetti ai quali la normativa si applica dal 1° luglio:
nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
vige l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
vige l’obbligo comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti;
Infine, con l’ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supera l’importo di 77,47.