Entro il 31 agosto 2025 tutti gli ispettori dei centri revisione devono essere iscritti al nuovo Registro Unico degli Ispettori (RUI) per continuare a svolgere l’attività. Dal 16 giugno 2025, infatti, è operativa la nuova piattaforma online del RUI, istituita dal Decreto Dirigenziale n.198 del 9 giugno 2025 (allegato 1), che raccoglie a livello nazionale le informazioni degli ispettori autorizzati alle revisioni tecniche di sia dei
Veicoli leggeri (fino a 16 persone o massa complessiva fino a 3,5 t) che dei Veicoli pesanti (massa complessiva superiore a 3,5 t)
Devono iscriversi al Registro Unico degli Ispettori:
1. Ispettori ope legis abilitati prima del 31 agosto 2018 Devono presentare nuova domanda di iscrizione entro il 31 agosto 2025.
2. Ispettori autorizzati modulo B (abilitati per veicoli leggeri con formazione iniziata dopo il 31/08/2018)
Sono già registrati e migrati nel nuovo RUI, devono solo verificare e aggiornare i
propri dati.
3. Ispettori autorizzati modulo C (abilitati anche per veicoli pesanti)
Anche questi ispettori sono stati migrati automaticamente nel nuovo sistema e devono solo controllare i propri dati.
Per chi deve iscriversi ex novo (punto 1) occorre:
1. Accedere a ilportaledellautomobilista.it
2. Sezione SERVIZI ONLINE > RUI REGISTRO UNICO ISPETTORI
3. Effettuare l’autenticazione tramite SPID livello 2 o Carta d’Identità Elettronica (CIE)
4. Seguire le istruzioni e scaricare il manuale utente per completare correttamente l’iscrizione.
Chi può presentare la domanda
▪ L’ispettore per sé stesso
▪ L’impresa titolare dell’autorizzazione alle revisioni (solo per i propri ispettori)
▪ Gli studi di consulenza automobilistica
Requisiti indispensabili
▪ SPID livello 2 o CIE
▪ Firma digitale (InfoCert o Aruba)
▪ Casella PEC personale
▪ Casella PEO (posta elettronica ordinaria) registrata con SPID
Aggiornamento iscrizione RUI (punti 2 e 3)
Gli ispettori già registrati devono accedere a ilportaledeltrasporto.it per verificare i propri
dati e inserire eventuali aggiornamenti
Autenticazione richiesta: SPID livello 2 o CIE.
Scadenze da ricordare
16/06/2025 – Attivazione piattaforma RUI
31/08/2025 – Termine per presentare la domanda di iscrizione
01/11/2025 – Cessazione attività per ispettori non iscritti o non aggiornati
Attenzione: dopo il 31 agosto, l’Amministrazione non garantisce il completamento del
procedimento entro il 1° novembre. Dal 1° novembre 2025, un ispettore non iscritto sarà
posto automaticamente in stato “non attivo”, con il blocco immediato della firma digitale,
causando l’interruzione dell’attività del centro revisioni qualora operi con un solo ispettore.
I tempi di conclusione delle procedure di Iscrizione sono di massimo 60 giorni (termini
sospesi in caso di richieste di integrazione) mentre quelli di aggiornamento di massimo 30
giorni.
Obblighi di mantenere i dati aggiornati
Tutti gli ispettori devono mantenere aggiornati:
▪ Firma digitale (al momento sono accettate solo InfoCert o Aruba)
▪ Attestati di formazione e aggiornamento
▪ Passaggio da modulo B a C (se effettuato)
▪ Assicurazione obbligatoria e dichiarazioni conflitti di interesse (solo modulo C) Formazione obbligatoria triennale
▪ Ispettori ope legis abilitati prima del 31/12/2010: aggiornamento entro il 31/03/2025
▪ Ispettori ope legis abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018: aggiornamento entro il 31/12/2025
▪ Ispettori tecnici ope legis che hanno completato il corso entro il 31/12/2022 devono concludere aggiornamento entro tre anni dalla data indicata
nell’attestato SALVO DIVERSE INDICAZIONI DEL MINISTERO
▪ Altri ispettori: aggiornamento entro 3 anni dalla data dell’esame o dalla data
dell’attestato di frequenza al corso di aggiornamento
TUTTI i corsi di aggiornamento devono essere frequentati solo nei 6 mesi