Si ricorda che il Decreto legge 159/2025 (convertito in legge con la L. n.198/2025) ha introdotto un nuovo badge di cantiere (art. 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale.
Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.
Sul contenuto “minimo” della tessera di riconoscimento, la logica resta quella del D. Lgs. 81/2008, ovvero fornire la fotografia, le generalità, e il datore di lavoro/impresa di riferimento del lavoratore presente nel cantiere (nome e cognome, foto, dati essenziali e qualifica/ruolo del lavoratore; denominazione, eventuale riferimento di cantiere/commessa del datore di lavoro; codice univoco per verifiche e anti-contraffazione.).
Sono tenute a fornire ai propri dipendenti il badge in modo da garantire che il proprio personale sia identificabile e conforme l’Impresa affidataria o appaltatrice e l’impresa Subappaltatrice.
I tecnici e le figure di controllo (DL, CSE, preposti) non “hanno l’obbligo del badge” come lavoratori dipendenti, ma hanno bisogno di conoscere le informazioni contenute nella tessera per esercitare il proprio ruolo di controllo e coordinamento. Inoltre l’identificazione in cantiere non riguarda solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi devono poter essere riconoscibili quando operano in cantiere, quindi il badge digitale di cantiere è previsto anche per i lavoratori autonomi.
Il badge potrà essere realizzato anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), di cui all’articolo 5, comma 3, del Dl 48/2023, la nuova piattaforma finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori.
Il provvedimento dovrà tener conto delle buone pratiche già sperimentate, ad esempio nei cantieri edili ove, per alcune fattispecie, è già in atto il rilascio di badge da parte delle Casse Edili.
Tra le sperimentazioni già avviate segnaliamo Il badge di cantiere introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024.
La piena operatività del nuovo badge è rimessa all’adozione del relativo decreto attuativo, che la legge di conversione - la n. 198/2025 - ha previsto vada emesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (ovvero a partire dal 31 dicembre 2025).
Al momento il decreto non è stato ancora adottato, però in ogni caso, finché il badge digitale non è operativo, resta in vigore l’obbligo del tesserino di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, con i relativi controlli e le relative sanzioni amministrative, oltre alle conseguenze pratiche quali allontanamento dal cantiere e le contestazioni in caso di controlli. Le sanzioni per la mancanza del tesserino di riconoscimento sono comunque tipizzate nel T.U.