Il Senato nella seduta del 25 febbraio scorso ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto ‘milleproroghe’. In attesa della pubblicazione
del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e della conseguente disponibilità del testo coordinato, si segnalano – sulla base delle informazioni attualmente disponibili – i seguenti
interventi normativi:
Via libera all’utilizzo del formulario rifiuti anche in modalità cartacea fino al 15 settembre
2026, formalizzando un doppio regime transitorio. Fino alla stessa data saranno inoltre
sospese le sanzioni relative all’invio dei dati dei formulari al sistema informatico. L’entrata in
vigore della legge di conversione del ‘milleproroghe’ cristallizza pertanto l’attuale stato di
operatività del sistema, con la convivenza di formulario cartaceo e digitale. Al momento sul
fir restano infatti attive le modalità di gestione in emergenza, adottate dopo il down
temporaneo della piattaforma Rentri nello ‘switch day’ del 13 febbraio, quando per tutti gli
iscritti al sistema era scattato l’obbligo di tenuta del formulario in modalità digitale. Secondo
quanto comunicato sul portale Rentri, fino a ulteriore avviso gli operatori possono continuare
a tenere il formulario in forma cartacea.
Proroga nel settore delle autoriparazioni_ in materia di esercizio delle attività di
meccatronica e motoristica e di elettrauto. In particolare, il provvedimento in oggetto
interviene a modificare l’art.3 comma 2 della Legge 11 dicembre 2012 n.224 fissando a 13
anni e 6 mesi (in luogo dei precedenti 12 anni e 6 mesi) il periodo utile per l’ottenimento da
parte dei responsabili tecnici delle suddette imprese dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 122 del 1992
limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Pertanto,
la nuova data entro cui le imprese dovranno regolarizzarsi è quella del 5 luglio 2026.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto-legge c.d. “Milleproroghe 2026”,
sono stati approvati alcuni emendamenti di diretto interesse per il settore dell’autotrasporto
e della logistica, con particolare riferimento alla disciplina dei trasporti eccezionali e agli
obblighi in materia ambientale.
Trasporti eccezionali, Linee Guida_ È prevista una ulteriore sospensione dell’efficacia delle
Linee Guida per i trasporti in condizioni di eccezionalità, la cui entrata in vigore risulterebbe
subordinata al completamento delle attività tecniche e informative connesse
all’implementazione dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e
all’aggiornamento della relativa documentazione tecnica. La sospensione, secondo quanto
emerso in sede parlamentare, non potrà in ogni caso protrarsi oltre il 31 dicembre 2027.
Entro il 30 giugno 2027 dovrebbe inoltre essere adottato un Piano nazionale dedicato ai
trasporti eccezionali, finalizzato all’individuazione di corridoi infrastrutturali idonei alla
circolazione dei veicoli e dei complessi veicolari in condizioni di eccezionalità.
Trasporto di rifiuti pericolosi, Sistemi di geolocalizzazione _ È previsto il differimento del
termine per l’adeguamento ai requisiti di geolocalizzazione dei veicoli adibiti al trasporto di
rifiuti pericolosi, ai fini dell’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il nuovo termine sarebbe fissato al 30 giugno 2026.
Codice della Strada, adeguamento delle sanzioni_ Il provvedimento confermerebbe inoltre,
anche per il 2026, il blocco dell’adeguamento biennale degli importi delle sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada, che resterebbero pertanto invariati rispetto
ai valori attualmente in vigore.
Proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il
Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale
data, potrà:
• rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
• mantenere le percentuali di copertura già previste:
• 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
• 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating
dell’impresa.
Proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. Il decreto
Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106
del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino
al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
• svolgere assemblee interamente da remoto;
• utilizzare il voto elettronico;
• ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
• operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
L’ok definitivo alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 conferma, inoltre,
il rinnovo dei bonus per le assunzioni.
Il Bonus donne, viene dunque prorogato senza cambiamenti fino al 31 dicembre del 2026.
Si tratta, si legge sul sito dell’Inps, di un esonero dal versamento del 100% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - per un periodo massimo di 24 mesi -
in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. La
scadenza della fine del 2025 è dunque spostata in avanti di un anno. Ci sono comunque
dei requisiti da rispettare per poter aver accesso al Bonus donne. L’esonero contributivo
del 100% infatti è rivolto a tutte le donne di qualsiasi età, a patto che rispettino almeno
uno dei seguenti parametri: essere prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, qualunque sia il Comune di residenza; oppure risultino prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della
Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno; oppure siano svantaggiate in quanto
svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da
un’accentuata disparità occupazionale di genere. Il Bonus donne, come detto, prevede
un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di
lavoro, fatta eccezione per i premi e i contributi dovuti all’INAIL. C’è però un limite
massimo da rispettare, che è quello di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice
che abbia accesso al sostegno. È infine bene ricordare che questi esoneri contributivi
sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi dunque anche quelli
del settore agricolo.
In ogni caso, il Bonus donne non è l’unica misura a sostegno dell’occupazione di cui si è
occupato il decreto Milleproroghe: nel testo hanno infatti trovato spazio anche i bonus per
l'assunzione di under 35 e nelle Zes. Questi sostegni sono stati prorogati fino al 30 aprile,
ma ridotti al 70% (restano al 100% solamente nel caso di un incremento occupazionale
netto).
Il bonus giovani under 35 Per quanto riguarda il Bonus giovani, si tratta di un sostegno
rivolto a tutti i datori di lavoro privati. Come spiegato anche in questo caso dall’Inps, la
misura prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove
assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo
determinato a tempo indeterminato. Il sostegno - che come detto è stato prorogato fino al
30 aprile - è rivolto ai giovani con meno di 35 anni di età alla data dell'assunzione, mai
stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Questa misura è
valida per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri. Sono invece
esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. L’incentivo, dopo che il
Milleproroghe sarà entrato in vigore, diventa pari all’esonero dal versamento del 70% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi.
Bonus assunzioni nelle Zes Infine, il decreto Milleproroghe ha portato al 30 aprile 2026
anche la scadenza del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Si
tratta di un esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che hanno assunto,
presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica
Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni. Per il
riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente
esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del
datore di lavoro. Ne hanno diritto i soggetti che abbiano compiuto 35 anni e
siano disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero contributivo è, come detto, pari al 70%
dei complessivi tributi con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Con la conversione in legge del DL Milleproroghe 2026 arriva una novità importante anche
sul fronte di bonus edilizi. L’articolo 1, comma 8, proroga gli obblighi di monitoraggio in
relazione ai lavori inclusi nel superbonus. In particolare, viene estesa al 2026 la norma che
obbliga i contribuenti che usufruiscono del superbonus per interventi di efficientamento
energetico o antisismici di trasmettere una serie di informazioni tecniche ed economiche.
Nello specifico, i dati devono essere inviati:
• all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica;
• al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) per gli interventi di
riduzione del rischio sismico.
Originariamente, l’obbligo di monitoraggio rafforzato era previsto per le spese sostenute
negli anni 2024 e 2025. La novità introdotta dal decreto, confermata con il via libera definitivo
del Senato, estende tale obbligo anche alle spese che saranno sostenute nell’anno 2026.
L’estensione interesserà gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 (Sisma Abruzzo) e da quelli del Centro Italia
(2016 e seguenti), situati nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Vale la pena
specificare che l’omessa trasmissione dei dati entro i termini stabiliti comporta sanzioni
significative:
• una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro.
• nei casi più gravi (per i nuovi interventi), la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Riforma fiscale, Testi Unici rinviati al 2027 e novità anche sulla detrazione IVA _
Già nella versione approvata dal Governo, il decreto Milleproroghe ha previsto
il rinvio dell’entrata in vigore dei Testi Unici approvati in attuazione della riforma
fiscale. Il debutto dei principali corpi normativi della riforma fiscale è stato
posticipato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, con il fine di includere nei testi
finali anche le disposizioni dei decreti correttivi e integrativi attualmente in fase di
gestazione.
Una modifica al calendario alla quale, in fase di conversione, si è affiancata una revisione
specifica riguardante l’IVA, coordinata proprio alla proroga dei Testi Unici. In particolare,
viene spostata al 1° gennaio 2027 (anziché dal 13 dicembre 2025) l’abrogazione della
norma che disciplina la rettifica della detrazione IVA cosiddetta “per masse”. La rettifica “per
masse” è la procedura generalizzata che i soggetti passivi devono eseguire in caso di
mutamento del regime fiscale delle operazioni attive o del regime di detrazione. A partire
dal 2027, non si utilizzerà più questo metodo semplificato, ma si applicherà la rettifica
“analitica” prevista dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), basata sulla variazione
dell’effettivo utilizzo di ogni singolo bene o servizio.