Dopo la prima approvazione da parte del Senato, il 22 aprile 2026, la Camera ha definitivamente approvato il 12 maggio 2026 il disegno di legge di conversione (A.C. 2890) del D.L. n. 33/2026 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
Il provvedimento termina il suo percorso parlamentare senza modifiche sostanziali rispetto al testo originario.
Misure di contrasto alle manovre speculative sui carburanti
Viene confermato il meccanismo di controllo dei prezzi di vendita dei carburanti previsto
dall’art. 1, D.L. n. 33/2026.
In particolare per tre mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 33/2026 (19 marzo 2026):
- le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile devono comunicare giornalmente agli
esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti
internet e trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di
competenza relative al corretto funzionamento del mercato. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero (comma 1,
art. 1, D.L. n. 33/2026);
- i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione (comma 2, art. 1, D.L. n. 33/2026).
Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi
- è stato inoltre istituito uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni, cui
spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza che effettuerà gli accertamenti necessari e trasmetterà le risultanze al Garante per la
sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza (comma 4, art. 1, D.L. n. 33/2026).
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi entro due giorni dovrà trasmettere all’Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie, corredate di un rapporto, anche al fine di
verificare la sussistenza del reato di “manovre speculative su merci” di cui all’articolo 501- bis del codice penale (comma 5, art. 1, D.L. n. 33/2026).
Accise per benzina, gasolio e GPL
Non ci sono modifiche neanche per l’art. 2, D.L. n. 33/2026, che ridetermina, per il periodo 19 marzo 2026 - 7 aprile 2026, e aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, GPL e gas
naturale usati come carburanti nelle seguenti misure:
- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.
Il ministero dell’Economia e delle finanze 8 maggio 2026 ha confermato con decreto per ulteriori dodici giorni le riduzioni temporanee di accisa fino al 10 maggio 2026, ai sensi del
D.L. n. 63/2026.
Dall’11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, trovano applicazione le seguenti aliquote di accisa:
- benzina: euro 622,90 per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 472,90 per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 242,77 per mille chilogrammi.
- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Credito d’imposta a favore delle imprese dell’autotrasporto
Nel corso dell’iter di conversione, la disposizione ha subito piccole correzioni per rendere la misura più fruibile.
Il beneficio (stanziato 100 mil. di euro) spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di merci, in particolare:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci
su strada.
Il credito di imposta è commisurato alla maggiore spesa per l’acquisto di gasolio, impiegato per l’esercizio dell’attività di trasporto, sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo:
- sarà concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026;
- è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della legge n. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi, spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa, ai sensi
degli art. 61, TUIR e comma 5, art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 19 aprile 2026 (30 giorni successivi alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 33/2026, avvenuta il 19 marzo 2026). In particolare, tale provvedimento dovrà fissare:
- le modalità di verifica delle condizioni di accesso al credito d’imposta;
- le procedure di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di
spesa previsti;
- la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.
Aggiornamento dei valori di riferimento dei costi di esercizio per l’autotrasporto
Sempre in favore dell’autotrasporto, il comma 6 dell’art. 3, D.L. n. 33/2026 prevede che, in considerazione dell’andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a
decorrere dal 19 marzo 2026 (corrispondente alla data di entrata in vigore del D.L. n.33/2026) e fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento dei valori indicativi di riferimento dei costi
di esercizio delle imprese di autotrasporto di cui all’articolo 1, comma 250, legge n.190/2014, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avviene con
cadenza mensile.
Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche
Il credito di imposta spetta alle imprese esercenti l’attività di pesca ed è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile
e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il contributo:
- sarà concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2026;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026 (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n.
244/2007 e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli art. 61, TUIR e comma 5, art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta è demandata ad un decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 19 aprile 2026 (30 giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.L., avvenuta
il 19 marzo 2026).
In particolare, tale provvedimento dovrà fissare:
- le procedure di concessione del credito d’imposta;
- la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.